Speciale Conversione Decreto Sostegni-bis - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Speciale Conversione Decreto Sostegni-bis

Con L. 106/2021, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, è stato convertito il D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, evidenziando le novità intervenute a seguito della conversione.

 

Articolo Contenuto
Articolo 1, commi 1-4

Prima tipologia di contributo fondo perduto

Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di:

– tutti i soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021

– che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)

– che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni riconosciuto.

Il contributo è:

– corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero – riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.

Articolo 1, commi 5 – 15 Seconda tipologia di contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al comma 1, a favore di:

– tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario

– titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo non spetta:

– ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26 maggio 2021;

– agli enti pubblici di cui all’articolo 74, Tuir;

– ai soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir.

I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al comma 1 possono ottenere l’eventuale maggior valore del presente contributo. In tal caso, il contributo già ottenuto viene scomputato dal presente.

Nel caso in cui il presente contributo risulti inferiore a quello di cui al comma 1, non viene dato seguito all’istanza.

Ai fini della fruizione del contributo, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 50.000 euro.

Il contributo:

– non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, e

– non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all’articolo 34, L. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L’istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. Le modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che individua, altresì gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.

Articolo 1, commi 16-27 Terza tipologia di contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti:

– che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario; – titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo non spetta:

– ai soggetti la cui partita Iva non è attiva al 26 maggio 2021;

– agli enti pubblici di cui all’articolo 74, Tuir e

– ai soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con decreto Mef.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, definita con decreto Mef, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, dell’articolo 2, D.L. 172/2020, dell’articolo 1, D.L. 41/2021 e di cui ai commi 1 e commi 5 del presente decreto.

Il contributo non può mai superare i 150.000 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all’articolo 34, L. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L’istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario. Inoltre, con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio.

L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.

L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 1, comma 30-bis e 30-ter Ulteriori contributi

In sede di conversione è stata soppresso il comma 30, prevedendo, con i nuovi commi 30-bis e 30-ter, che per i soggetti titolari di reddito agrario ex articolo 32, Tuir e i soggetti che hanno conseguito ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) o b) , o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente il 2021, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1, Decreto Sostegni o di cui ai commi da 5 a 13, articolo 1, Decreto Sostegni-bis¸ è riconosciuto:

a) il contributo di cui all’articolo 1, Decreto Sostegni, determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 precedenti, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

b) il contributo di cui ai precedenti commi da 5 a 13, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all’importo ottenuto applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3;

c) il contributo di cui ai precedenti commi da 5 a 13, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all’importo ottenuto applicando il 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Ai fini del riconoscimento dei contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, Decreto Sostegni e dei precedenti commi da 5 a 13 e 15.

Articolo 1-bis Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da Covid-19

Vengono abrogate le previsioni di cui agli articoli 6-bis, comma 9 e 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020, il c.d. Decreto Ristori, con cui era prevista la detassazione per alcuni contributi lavorativi.

Articolo 1-ter Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA

In sede di conversione in legge viene introdotto un contributo a fondo perduto nei confronti delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), per complessivi 60 milioni di euro per l’anno 2021.

In particolare, per il 2021:

– 10 milioni di euro sono destinati alle imprese operanti nel settore dell’HORECA e

– 10 milioni di euro sono destinati alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 1-quater Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore

Viene incrementata la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore, di cui all’articolo 13-quaterdecies, Decreto Ristori, di 60 milioni di euro per il 2021. Una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, in favore:

– degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, Tuir;

– degli enti religiosi civilmente riconosciuti;

– delle Onlus di cui all’articolo 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera b), Tuir.

Articolo 1-quinquies Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Viene istituito, con una dotazione per il 2021 pari a 10 milioni di euro, un fondo per sostenere le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

A tal fine è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:

a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

b) costi per l’adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;

c) costi per l’adeguamento strutturale dei locali.

Articolo 1-sexies Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’Agente della riscossione

Intervenendo sull’articolo 68, comma 3, Decreto Cura Italia, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui:

– agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018;

– all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019 e

– all’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018

è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Articolo 2 Fondo per le attività chiuse per almeno 4 mesi

Viene istituito un “Fondo per le attività economiche chiuse”, con una dotazione per il 2021 di 100 milioni, a supporto delle attività economiche per le quali, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, saranno individuati i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto. Con il medesimo decreto verranno individuate le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Articolo 2-bis Incremento dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui all’articolo 15, comma 1, L. 108/1996, è integrata di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 3, comma 1 Incremento sostegno Comuni a vocazione montana

Viene incrementato il fondo di cui all’articolo 2, D.L. 41/2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 3, comma 2 Sostegno ai Comuni dei comprensori sciistici

Viene incrementato, per il 2021, di ulteriori 30 milioni di euro il fondo di cui all’articolo 2, D.L. 41/2021.

Articolo 4 Proroga tax credit locazioni

Per effetto della modifica apportata all’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, D.L. 34/2020, il c.d. tax credit locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021.

Inoltre, il nuovo comma 2-bis, estende il credito anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 2021, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.

Viene previsto che:

– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;

– ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Articolo 4-ter Esenzione Imu proprietari locatori

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’Imu relativa all’immobile predetto.

Parimenti, l’esenzione si applica anche nel caso di ottenimento di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

È previsto il rimborso della prima rata dell’Imu relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono stabilite le modalità di attuazione.

Articolo 5 Proroga riduzione costo energia

Viene prevista la proroga della riduzione della spesa sostenuta, a luglio 2021, dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, D.L. 41/2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 6 Agevolazioni Tari

Viene istituito un fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, L. 147/2013, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, L. 147/2013, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021 saranno individuate le modalità di ripartizione del fondo. Resta inteso che i Comuni possono prevedere riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate.

Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

Articolo 6-bis Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi

Intervenendo sull’articolo 100, comma 4, D.L. 104/2020, viene previsto che per l’anno 2021, l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a 500 euro.

Articolo 6-ter Misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell’alluminio piccolo e leggero

Al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.

Articolo 7, comma 3 e articolo 7-bis, comma 1 Tax credit vacanze

Modificando quanto previsto dall’articolo 176, D.L. 34/2020, la fruizione del c.d. tax credit vacanze viene esteso anche ai servizi prestati dalle agenzie di viaggi e tour operator.

Con l’articolo 7-bis, comma 1, viene esteso l’ambito oggettivo di fruizione anche ai pacchetti turistici come definiti dall’articolo 34, Codice di cui all’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.

Articolo 7, comma 5 Credito di imposta ristrutturazione alberghi

Viene prorogato al 2022 il credito previsto dall’articolo 79, D.L. 104/2020, per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10, D.L. 83/2014.

Articolo 7, comma 6-ter Contributo per guide turistiche e accompagnatori turistici

Nel limite di 10 milioni di euro per il 2021, sono previsti contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita Iva che non beneficiano del contributo di cui al D.M. 440/2020.

Articolo 7-bis, comma 3 Fondo per le strutture extralberghiere

Viene istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed & breakfast.

Articolo 8, commi 1 e 2 Credito d’imposta settore tessile, della moda e degli accessori

Viene esteso il credito di imposta previsto dall’articolo 48-bis, D.L. 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) al periodo di imposta 2021.

Modificando il comma 3 dell’articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è previsto che il credito d’imposta è utilizzabile nel periodo di imposta di maturazione.

Inoltre, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Con decreto Mise, da adottare entro 20 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti sempre dal 26 maggio 2021.

Articolo 8, commi 2-bis e 2-quater Sostegno al settore conciario

Per sostenere l’industria conciaria, nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono stabiliti le modalità di erogazione, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 9, commi 1 – 2 Sospensione riscossione

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, vengono ulteriormente sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, fino al 31 agosto 2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.

Articolo 9, comma 1-bis Proroga credito di imposta Regioni centro Italia colpite dal sisma

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 18-quater, D.L. 8/2017, viene prorogato a tutto il 2021 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali di cui all’articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015.

Articolo 9, comma 1 1-septies Immobili Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno

Viene prorogata al 2023 l’esenzione Irpef per gli immobili colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, purché distrutti o oggetto di ordinanza di sgombero. Viene, inoltre, previsto che per il 2021 i soggetti beneficiari dell’esenzione Imu hanno diritto al rimborso della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Articolo 9, comma 3 Rinvio entrata in vigore plastic tax

Modificando l’articolo 1, comma 652, L. 160/2019, viene rinviata l’entrata in vigore della c.d. plastic tax al 1° gennaio 2022.

Articolo 9, comma 4 Fabbricati rurali ubicati nei Comuni dei sisma 2016 e 2017

Derogando a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, per i fabbricati ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.

Articolo 9-bis Differimento Tari

Modificando la previsione di cui all’articolo 30, comma 5, Decreto Sostegni, limitatamente al 2021, In deroga all’articolo 1, comma 169, L. 296/2006 e all’articolo 53, comma 16, L. 388/2000, per il solo anno 2021, i Comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti Tari e la tariffa corrispettiva, entro il 31 luglio 2021.

Sono comunque valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino al 23 luglio 2021.

Articolo 9-ter Proroga versamenti

Sono prorogati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia Irap e Iva che scadevano il 30 giugno al 31 agosto 2021, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione Mef.

La proroga si applica anche:

– ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli Isa, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;

– ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014;

– ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir aventi i requisiti di cui sopra.

Articolo 10, commi 3 – 4 Sostegno al settore sportivo

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, viene istituito, per il 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione ei di prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Con un D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Articolo 10, commi 8-12 Credito sportivo

Viene previsto che il fondo di cui all’articolo 90, comma 12, L. 289/2002, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall’articolo 14, comma 1, D.L. 23/2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

Viene, inoltre, previsto che il fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, L. 1295/1957, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Le garanzie sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:

a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, come documentato e attestato dal beneficiario;

b) la garanzia copre fino al:

1. 100% dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di 30.000 euro e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90%;

2. 90% dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore a 30.000 euro e fino a un massimo di 5 milioni di euro;

c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell’80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria;

d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019;

e) l’importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie non può superare, alternativamente:

– il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

– il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’efficacia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue.

Articolo 10, comma 13-quater Riforma dello sport

Viene modificata l’entrata in vigore dei Decreti Legislativi relativi alla Riforma dello sport. In particolare:

1. le disposizioni relative agli enti sportivi dilettantistici e sportivi professionistici e al lavoro nello sport, di cui al D.Lgs. 36/2021, decorreranno dal 1° gennaio 2023, a eccezione di quelle relative a:

a) riconoscimenti ai fini sportivi (articolo 10);

b) fondo per il passaggio allo sport professionistico nel settore femminile (articolo 39) e

c) promozione delle pari opportunità di genere (articolo 40)

che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022;

2. le disposizioni relative alla rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché all’accesso alla professione di agente sportivo di cui al D.Lgs. 37/2021, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023;

3. le disposizioni relative alla sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o di costruzione di impianti sportivi di cui al D.Lgs. 38/2021, decorreranno anch’esse a partire dal 1° gennaio 2023;

4. le disposizioni relative al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021, decorreranno dal 31 agosto 2022;

5. le disposizioni relative alla sicurezza delle attività sportive invernali di cui al D.Lgs. 40/2021, decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2022.

Articolo 10, comma 13-quinquies Domanda per iscrizione al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche

A mezzo delle modifiche apportate all’articolo 6, commi 2 e 3, D.Lgs. 39/2021, sono modificati i dati richiesti per l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita Iva dell’associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui sopra, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Articolo 10-bis, comma 1 Contributo per associazioni che gestiscono piscine

È introdotto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2021, nei confronti delle associazioni e società sportive iscritte nel registro del Coni e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.

Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera CdM 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con D.P.C.M., entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.

Articolo 10-bis, comma 2 Contributo organizzatori eventi MotoGP

È previsto, per il 2021, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.

Con D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono stabilite le modalità di attuazione.

Articolo 10-ter Proroga concessione impianti sportivi

Le concessioni alle associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 11-bis, commi 1-5 Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma cashback e credito d’imposta POS

Viene prevista la sospensione, per il secondo semestre 2021, sia del cashback sia del c.d. supercashback di cui al D.M. 156/2020.

Viene, inoltre, previsto che avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale, l’aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

Articolo 11-bis, commi 10-12 Credito di imposta commissioni per pagamenti in moneta elettronica

Introducendo nell’articolo 22, D.L. 124/2019, il comma 1-ter, si prevede che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, ovvero strumenti di pagamento evoluto.

Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici

Con il nuovo articolo 22-bis, D.L. 124/2019, viene introdotto, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

– 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

– 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

-10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Viene, inoltre, riconosciuto, nel caso di acquisto, noleggio o utilizzo, nel corso del 2022, di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

– 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

– 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

– 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue, agli aiuti de minimis, del Regolamento (UE) 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue, agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue, agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 11-ter Semplificazione e rifinanziamento Sabatini

Viene rifinanziata la c.d. Sabatini e viene, inoltre, previsto che, il Mise, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, a erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Articolo 11-quinquies Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall’articolo 26, D.L. 34/2020,

Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti al comma 18, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI.

L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 11-septies Sostegno al settore pirotecnico

Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021.

Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, saranno definite le modalità di attuazione.

Le risorse del Fondo sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

Articolo 11-octies Modifiche al Tub

Rimborso anticipato credito immobiliare al consumatore

Viene introdotto il nuovo articolo 120-quaterdecies.1, D.Lgs. 385/1993, prevedendo che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Viene, per motivi di coordinamento modificato anche il successivo comma 1 dell’articolo 120-noviesdecies, eliminando il rimando all’articolo 120-sexies.

Rimborso anticipato credito al consumatore

Viene riscritto l’articolo 125-sexies, stabilendo che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

I contratti di credito devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso

anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

L’indennizzo non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Il nuovo articolo 125-sexies, si applica ai contratti sottoscritti successivamente al 23 luglio 2021.

Articolo 12 Garanzia Fondo pmi grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento

Viene previsto che, in deroga alla disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, si applicano le seguenti misure:

a) l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro;

b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) Garanzie Sace

Viene modificato quanto previsto dall’articolo 1, D.L. 23/2020, estendendone le previsioni al 31 dicembre 2021.

Le garanzie, per effetto delle modifiche al comma 2 vengono esteso oltre i 6 anni, al maggior termine di durata di 10 anni introdotto con la nuova lettera a-bis), previa autorizzazione comunitaria.

Articolo 13, comma 1, lettera e) Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni

Modificando l’articolo 1.bis.1, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2021 le garanzie rilasciate da SACE in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Articolo 13, comma 1, lettere g), h) e i) Fondo di garanzia centrale pmi

Vengono apportate alcune modifiche alle previsioni contenute nell’articolo 13, D.L. 23/2020 stabilendo che, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi.

Articolo 13, comma 7 Garanzie Ismea

Modificando l’articolo 13, comma 2, D.L. 193/2016, viene eliminato il tetto di 15.000 euro per la gratuità della garanzia dell’Ismea e vengono previsti esclusivamente quali limiti quelli previsti dai Regolamenti (UE) 717/2014; 1407/2013 e 1408/2013.

Articolo 13, comma 7-bis Vaglia cambiari

Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 11, D.L. 23/2020.

I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Articolo 14 Capital gain start up innovative

Viene previsto che le plusvalenze ex articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni sono esenti da imposizione.

L’esenzione si applica anche ai capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni.

Parimenti esenti sono le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti a esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), Tuir, se e nella misura in cui, entro 1 anno dal conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012 o in pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 14, comma 4-bis Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, viene rinviato al 15 novembre il termine entro il quale procedere al versamento della prima rata o dell’intero importo dell’imposta sostitutiva nonché quello per la predisposizione e il giuramento della perizia.

Articolo 14-bis Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l’anno 2021

Intervenendo sull’articolo 62-quater, comma 1-bis, D.Lgs. 504/1995, viene ridotta, con decorrenza 1° agosto 2021, l’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione nelle seguenti misure:

– 10% fino al 31 luglio 2021 e

– 5% dal 1° agosto 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 15 Canali alternativi di finanziamento delle imprese

Al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, viene istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

Con decreto Mise saranno stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Articolo 16 Proroga moratoria pmi

Previa comunicazione delle imprese già ammesse, al 26 maggio 2021 alle misure di sostegno di cui all’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, è prorogata la moratoria sui finanziamenti, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.

La disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue.

Entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.

Articolo 18 Anticipo emissione note di credito Iva

Ai sensi del nuovo comma 3-bis, dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972, la possibilità di emettere nota di variazione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Ai fini della lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per effetto delle modifiche apportate al comma 5, l’obbligo di registrazione della variazione per il cessionario non si ha nel caso di procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 3-bis.

Il nuovo comma 5-bis, prevede che nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, nel testo risultante dalle modifiche apportate, si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito al 23 luglio 2021.

Articolo 18-bis Aliquota ridotta anche per gli animali destinati all’attività venatoria

Con decorrenza 23 luglio e fino al 31 dicembre 2021, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta Iva per conigli, piccioni, lepri, pernici, fagiani, di cui alla Tabella A, Parte I, numero 4) e Parte III, numero 7), allegata al D.P.R. 633/1972, negli animali vivi destinati all’alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria.

Articolo 19, comma 1 Proroga cessione debiti e trasformazione in Dta

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità, introdotta con l’articolo 44-bis, D.L. 34/2019, di procedere alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti con trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite a:

– perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir, alla data di cessione;

– importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione.

Articolo 19, commi 2 – 7 Super Ace

Viene previsto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, si applica l’aliquota del 15%.

Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta e rilevano per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Fruizione tramite credito di imposta

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio può, alternativamente, essere fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77, Tuir in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, quest’ultimo è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Nel caso di mancata applicazione delle previsioni di cui sopra, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso, al netto dell’eventuale aumento del reddito complessivo dell’imposta sui redditi effettuato nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate (le cui modalità e termini saranno individuate con decreto direttoriale da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto) dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, o chiesto a rimborso.

In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Articolo 19, comma 8 Bonus aggregazioni

Viene modificato l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 prevedendo che le operazioni di aggregazione, per essere agevolate, devono avere il progetto approvato dall’organo amministrativo competente delle partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione deve essere stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Articolo 19-bis Proroga incentivi per le società benefit

Modificando l’articolo 38-ter, D.L. 34/2020, viene prorogato il credito di imposta al 31 dicembre 2021.

Inoltre, introducendo il nuovo comma 2-bis, viene stabilito che tra i costi di costituzione o trasformazione agevolabili sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel Registro Imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

L’importo massimo utilizzabile in compensazione è pari a 10.000 euro per contribuente.

Articolo 20 Utilizzo credito di imposta beni strumentali

Introducendo il comma 1059-bis, all’articolo 1, L. 178/2020 viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Articolo 22 Innalzamenti limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

Viene elevato il limite alla compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 a 2 milioni di euro.

Articolo 23-bis Morte del socio di banca popolare

Vien modificato l’articolo 32-bis, D.Lgs. 385/1993, prevedendo che in caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 385/1993.

Gli eredi ai quali il CdA ha rifiutato l’ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter, D.Lgs. 385/1993.

Il nuovo articolo 32-ter, D.Lgs. 385/1993, individua i criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso prevedendo che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter, D.Lgs. 385/1993, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall’articolo 32-bis, comma 3, D.Lgs. 385/1993, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, cod. civ.. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all’articolo 2437-ter, comma 3, cod. civ..

Articolo 23-ter Partecipazioni nelle banche popolari

Viene introdotto il nuovo articolo 150-quater, D.Lgs. 385/1993, prevedendo che, previa modifica dello statuto sociale, le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526, cod. civ., nei seguenti casi:

– i soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 385/1993. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 30, comma 1, D.Lgs. 385/1993, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L’emissione deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia;

– le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo Statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

– le banche popolari che versano in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, comma 2, terzo periodo, cod. civ.. Non si applicano gli articoli 2542, commi 3 e 4 e 2544, commi 2, primo periodo, e 3, cod. civ..

Articolo 31 Credito di imposta R&S per farmaci innovativi

Viene introdotto, per le imprese che effettuano attività R&S per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, un credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Sono ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di R&S nel corso della sua durata, come indicati dall’articolo 25, Regolamento (UE) 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue a esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al § 3, lettera c).

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di R&S.

Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto Mef 4 settembre 1996.

Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue.

Articolo 31-bis Credito d’imposta per la ricerca biomedica

Viene introdotto, per il solo 2021, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 17% delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e

– all’articolo 34, L. 388/2000.

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, saranno stabilite le spese ammissibili, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 31-ter Riduzione dell’aliquota dell’Iva su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell’ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei

Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, l’aliquota Iva applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione Europea e acquistati dalle Università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5%.

Articolo 32 Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Viene introdotto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva

di bed and breakfast, un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/200.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Articolo 32-bis Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio

Viene previsto che le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e non, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive.

Articolo 36 Proroga del reddito di emergenza

Viene previsto il riconoscimento, per l’anno 2021, di ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio e agosto e settembre; tali quote si aggiungono alle 3 mensilità (marzo, aprile, maggio) previste dal D.L. 41/2021.

I requisiti che i nuclei familiari devono possedere per accedere alle nuove 4 mensilità del Rem sono gli stessi specificati dall’articolo 12, Decreto Sostegni, con l’unica differenza che il reddito familiare preso a riferimento è quello relativo al mese di aprile 2021 e non più al mese di febbraio.

La domanda per le ulteriori 4 quote di Rem deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021, secondo il modello e le modalità predisposti dall’Istituto stesso.

Articolo 37 Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Viene ampliata la platea dei liberi professionisti aventi diritto al reddito di ultima istanza introdotto dal D.L. 18/2020. Tale sussidio ora è riconosciuto anche agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria percettori della pensione d’invalidità.

I professionisti interessati dall’estensione dell’ambito di applicazione del bonus possono presentare domanda, nelle modalità stabilite dal Decreto attuativo 28 marzo 2020, entro Il 31 luglio 2021.

Articolo 37-ter Misure in favore dei lavoratori socialmente utili

Possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Articolo 38 Disposizioni in materia di NASpI

Per le prestazioni NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021 viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del meccanismo di decurtamento dell’indennità di disoccupazione, introdotto dal D.L. 22/2015, che prevede la progressiva riduzione del 3% dell’importo NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione del sussidio.

Per le prestazioni in pagamento al 26 maggio 2021 viene confermato l’importo NASpI in essere a tale data, che, pertanto, non subirà riduzioni nel corso del 2021.

Viene stabilito, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il meccanismo di décalage ex D.L. 22/2015 viene ripristinato e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Articolo 39 Contratto di espansione

Viene estesa la possibilità di utilizzare il contratto di espansione anche alle imprese che hanno in forza almeno 100 dipendenti; in precedenza, a tale misura, finalizzata ad agevolare il ricambio generazionale tra la forza lavoro, potevano accedere aziende con almeno 500 dipendenti, ovvero con almeno 250 unità nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese.

Articolo 40, commi 1-3 Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

Il comma 1 prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati ex articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (ovvero i beneficiari della Cigo Covid della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, di presentare, in alternativa ai trattamenti salariali ex D.Lgs. 148/2015 e previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In relazione all’utilizzo di tale trattamento salariale in deroga, non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Ai fini dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale sono richieste le seguenti condizioni:

– la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo;

– per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato;

– gli accordi collettivi aziendali, da stipularsi ai sensi dell’articolo 51, D.L.gs. 81/2015, devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto; il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

In merito all’integrazione salariale spettante ai lavoratori viene precisato che:

– il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo;

– il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;

– ai lavoratori impiegati a orario ridotto in base all’accordo è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali di integrazione salariale, e la relativa contribuzione figurativa.

Il comma 2 individua i limiti di spesa per il trattamento di integrazione salariale in deroga, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Il comma 3 prevede, in riferimento ai datori di lavoro privati ex articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (i medesimi destinatari indicati nel comma 1), che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa e presentino domanda di integrazione salariale ex articoli 11 (Cigo) e 21 (Cigs), D.Lgs. 148/2015, l’esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 40, commi 4-6 Divieto di licenziamento

Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e Cigs ai sensi del comma 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

– l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;

– la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi:

– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ.;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;

– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 specifica le modalità con le quali verranno compensate finanziariamente le minori entrate causate dall’esonero dal pagamento dell’addizionale previsto dal comma 3.

Articolo 40-bis, comma 1 Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria

In sede di conversione in Legge, si riconosce ai i datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, (ovvero i beneficiari della Cigo Covid della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo D.Lgs. 148/2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa previsti.

Articolo 40-bis, commi 2 e 3 Divieto di licenziamento

Il comma 2 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di cassa ai sensi del comma 1°, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

– l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;

– la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 3 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate non si applicano nei seguenti casi:

– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ.;

– ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;

licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Articolo 40-ter Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l’anno 2020

Si è previsto, in sede di conversione in Legge, il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per i lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: per l’attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro 30 giorni dal 25 luglio 2021, stabilisce le modalità per l’erogazione dei trattamenti integrativi arretrati.

Articolo 40-quater Disposizioni per il settore marittimo

I lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020, fino al 31 dicembre 2021, possono richiedere, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) l’indennità per mancato avviamento al lavoro di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Qualora il lavoratore opti per tale indennità, l’erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell’indennità stessa.

Articolo 41 Contratto di rioccupazione

Viene istituito, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, contratto di lavoro subordinato finalizzato a incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza COVID-19, l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015.

Stipulato in forma scritta ai fini della prova, il contratto di rioccupazione ha validità condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo; durante tale periodo opera il regime sanzionatorio attualmente applicabile al licenziamento illegittimo.

Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118, cod. civ., possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento, nel rispetto del preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.

Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il contratto di rioccupazione ha diritto, per un periodo massimo di 6 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e a esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

I datori di lavoro, per fruire dello sgravio contributivo, non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Sono condizioni che causano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

– il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;

– il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;

– il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per gmo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Le dimissioni del lavoratore non comportano la revoca dello sgravio e, pertanto, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Ai fini del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

Lo sgravio contributivo per l’assunzione con contratto di rioccupazione:

– è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale;

– è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 41-bis Contratto a tempo determinato

In sede di conversione in legge, viene modificato l’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, aggiungendo tra le causali che possono legittimare l’apposizione di un termine a un contratto di lavoro ove specificatamente prevista (per rapporti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi; contratto in deroga presso l’ITL; rinnovi a prescindere dalla durata del rapporto; proroghe al superamento dei 12 mesi di rapporto) le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51”.

Pertanto, si riconosce alla contrattazione collettiva, di qualunque livello purché gli accordi siano sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la possibilità di definire specifiche causali di utilizzo del contratto a termine, ulteriori rispetto a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1.

Tuttavia, con il successivo comma 1.1, aggiunto sempre all’articolo 19, D.Lgs. 81/2015, si stabilisce che “il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

Articolo 42 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

I commi 1 e 2 dispongono la proroga dell’indennità pari a 1.600 euro, introdotta dal D.L. 41/2021 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

– abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

– abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

– non siano titolari di pensione, non abbiano in corso un rapporto di rapporto di lavoro dipendente e non siano percettori di NASpI alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 3 estende il riconoscimento della medesima indennità ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere al 27 maggio 2021; gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 specifica che, per aver diritto all’indennità, i soggetti indicati al comma 3 non devono rientrare in alcuna delle seguenti condizioni:

– essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ex articolo 13, comma 4, D.Lgs 81/2015;

– essere titolari di pensione.

Il comma 5 prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 6 estende il riconoscimento dell’indennità di 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 precisa che le indennità indicate nel presente articolo non sono tra loro cumulabili, mentre sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda per ricevere le indennità in esame deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello e modalità stabilite dall’Istituto stesso.

Il comma 8 stabilisce che le indennità non concorrono a formare reddito ai sensi del Tuir.

I commi 9 e 10 individuano i limiti di spesa nella corresponsione di tali indennità.

Articolo 43 Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio.

Tale beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail; l’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Per poter beneficiare dello sgravio contributivo, i datori di lavoro non devono ricorrere a licenziamenti per tutto l’arco del 2021, in base ai divieti ex articolo 8, commi 9-11, D.L. 41/2021.

Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l’esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l’impossibilità di presentare domanda di integrazione.

Lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio:

– è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote, nei limiti dei contributi dovuti dai datori di lavoro;

– è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 43-bis Contributi per i servizi della ristorazione collettiva

Alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Con decreto Mise, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.

L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 44 Indennità per i collaboratori sportivi

È istituita una nuova indennità, erogata dalla società Sport e salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Viene precisato che, ai fini dell’erogazione dell’indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

L’ammontare dell’indennità, la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e non è compatibile con il reddito di cittadinanza, è determinata come segue:

a) 1.600 euro per i soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;

b) 1.070 euro per i soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;

c) 540 euro in caso di soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità i lavoratori interessati dovranno autocertificare, per ciascuna mensilità, la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo per aver diritto all’indennità.

Viene, inoltre, stabilito il divieto di cumulo tra il bonus collaboratori sportivi erogato dalla società Sport e salute Spa e le indennità per l’emergenza COVID-19 erogate dall’Inps.

Articolo 45 Proroga Cigs per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

In via eccezionale viene disposto che, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, può essere autorizzata fino al 31 dicembre 2021 una proroga di 6 mesi della Cigs per cessazione, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Mise e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.

Articolo 47 Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Viene stabilito che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, con scadenza 17 maggio 2021, può essere effettuata entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Articolo 47-bis comma 1 Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini (L. 178/2020), e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa

La regolarità contributiva ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Articolo 47-bis comma 2 Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), L. 449/1997, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all’articolo 17, Tuir, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

Articolo 48 Piano nazionale per le Scuole dei mestieriAl fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 denominato «Scuole dei mestieri».
Articolo 48-bis Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25%, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per il 2021.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34, L: 388/2000.

Con decreto Mise, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

Articolo 49 Disposizione in favore dei lavoratori frontalieri

Viene esteso anche per l’anno 2021 il bonus a favore dei lavoratori frontalieri, previsto dall’articolo 103-bis, D.L. 34/2020, che abbiano subito perdite o contrazioni significative delle proprie entrate a causa dell’emergenza Covid-19.

Articolo 50-bis comma 1 Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisiPuò, in via eccezionale, essere concessa la proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, a decorrere dal 25 luglio e fino al 31 dicembre 2021, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell’accordo.
Articolo 50-bis commi 2 – 3 Cassa integrazione in deroga industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021

Articolo 50-bis commi 4 – 5 Divieto di licenziamento

Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda Cassa integrazione in deroga industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili ai sensi dei commi 2- 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

– l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;

– la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi:

– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ.;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;

– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Articolo 50-bis commi 8 – 9 Fondo per il potenziamento delle competenzeViene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale , con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori NASpI.

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dal 25 luglio 2021.

Articolo 50-bis comma 10, lettera a) Computo casse Covid -19 nei limiti del D.Lgs. 148/2015A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito di modifica dell’articolo 19, comma 3, D.L. 18/2020, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi della normativa emergenziale Covid-19 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39, D.Lgs. 148/2015.
Articolo 50-quater Tirocini di inclusione sociale nella regione CalabriaPer favorire la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’integrazione dell’indennità.
Articolo 57-bis Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributivaIn materia di DURC, mediante modifica della lettera a), comma 1, articolo 264, D.L. 34/2020, viene precisato che le misure contenute nella lettera a) dell’articolo 264, volte alla semplificazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, si applicano per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
Articolo 64, comma 1 Fondo Gasparrini

L’estensione dei benefici dal c.d. Fondo Gasparrini prevista dall’articolo 54, comma 1, D.L. 18/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2021.

Articolo 64, commi 2- 4 Fondo di garanzia per la prima casa

Modificando l’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, viene previsto che la garanzia per la prima casa, è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 36 anni.

Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo al 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

In sede di conversione in legge è stato previsto che i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economi che di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013.

Articolo 64, commi 6-10 Acquisto prima casa

Viene introdotta l’esenzione da imposta di registro e dalle ipocatastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, quando sono a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui.

Nel caso in cui le cessioni sono soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta. Tale credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o essere utilizzato in diminuzione delle Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto, inoltre, può essere utilizzato in compensazione ex D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta non dà mai luogo a rimborsi.

Gli eventuali finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui sopra e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative ex articolo 18, D.P.R. 601/1973.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e dall’articolo 20, D.P.R. 601/1973.

Articolo 65, comma 6 Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria

I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, D.L. 162/2019, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 65-bis Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro.

Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), Tuir.

I beneficiari del credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con decreto del Ministro della cultura, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse.

Articolo 66, commi 1 – 2 – 3 -4 Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.

L’indennità giornaliera che compete all’iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime quaranta paghe giornaliere percepite.

Infine, si prevede che i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a euro 100 in riferimento ai seguenti soggetti:

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a).

In materia di obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso INAIL, si prevede l’estensione anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: entro novanta giorni dal 25 luglio 2021, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell’INAIL, saranno stabilite le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo e saranno individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Articolo 66, commi 5 – 5-bis – 5-ter Assicurazione Inail per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche

Il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, sempre dal 25 luglio 2021, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 1124/1965.

I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente al 25 luglio 2021 restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell’INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell’evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I giudizi pendenti alla data predetta aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Articolo 66, comma 6 Tutele del testo unico maternità/paternità per lavoratori dello spettacolo

Al Capo X del D.Lgs. 151/2021, dopo l’articolo 59 è inserito il seguente:

«59-bis (Lavoro nel settore dello spettacolo)

1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente Testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997, ai fini del calcolo dell’indennità di cui all’articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.».

Articolo 66, commi da 7 a 16 ALAS – indennità di disoccupazione per gli autonomi dello spettacolo

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997, per la disoccupazione involontaria, erogata dall’Inps.

L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie anche durante il percepimento dell’indennità;

c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 anche durante il percepimento dell’indennità;

d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.

Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori destinatari dell’ALAS, è dovuta un’aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all’articolo 24, L. 88/1989.

La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Articolo 66 commi 17 e 18 Regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo

Sono state apportate modifiche al D.Lgs. 182/1997.

Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui, all’articolo 2, comma 1, lettera a) (lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli), che possano far valere annualmente almeno 45 (prima 60) contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 (prima 120) contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.

All’articolo 1, dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:

«15-ter Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d’ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).

15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 182/1997, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).

15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l’applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge».

Per i lavoratori prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 90 contributi giornalieri (prima 120).

All’articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:

a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;

b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all’articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.» (certificato di agibilità).

All’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 1420/1971, devono riferirsi per almeno 2/3 a effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo».

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.

Articolo 66, commi 19 e 20 Adeguamento dei soggetti da iscrivere all’ex Enpals

Le categorie di soggetti da iscrivere obbligatoriamente all’ex Enpals (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708) saranno adeguate con frequenza almeno quinquennale.

Tale adeguamento sarà disposto, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 67 Credito di imposta quotidiani

Viene introdotto, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109, Tuir. Il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D.Lgs. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis, cod. civ..

Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Il credito è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010.

Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021 e, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante.

Con D.P.C.M, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell’istanza.

L’efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 67, comma 7 Deroghe al regime Iva giornali e periodici

Limitatamente al 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, può applicarsi, in deroga a quanto previsto, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Articolo 67, comma 8 Credito di imposta edicole

Viene previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta previsto per le edicole dalla L. 145/2018, può essere parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Articolo 67, comma 9-bis Credito di imposta per l’acquisto della carta dalle case editrici

Viene previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188, D.L. 34/2020, spetti anche per l’anno 2021 nella misura del 10% delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 188, D.L. 34/2020.

Articolo 67, comma 10 Bonus investimenti pubblicitari

Viene modificato il c.d. bonus investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, prevedendo che limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il beneficio è concesso:

– nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online e

– nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018.

Per il 2021, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, D.P.C.M. 90/2018, è presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre del medesimo anno.

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

Articolo 67-bis Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale concessione ed esposizione pubblicitaria

Per il 2021 è concesso un credito d’imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, Regolamento di cui al D.P.R. 495/1992.

Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e ss., L. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono stabilite le modalità attuative per la fruizione del credito d’imposta.

Le presenti disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis.

Articolo 68, commi 1-2 Innalzamento aliquota compensativa suini e bovini

Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate nella misura del 9,5%.

Articolo 68, commi 4 – 8 Sostegno al settore bieticolo e saccarifero

Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf un fondo, denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero“, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ha coltivato a barbabietola da zucchero.

L’aiuto è determinato sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al Regolamento (UE) 1307/2013 e in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021.

L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’80% dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità.

All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1-quater, D.L. 18/2020.

Con decreto Mipaaf, da emanarsi entro 20 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Gli aiuti devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“.

Articolo 68, comma 9 Imprenditoria femminile

Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, viene modificato l’articolo 10-bis, comma 2, lettera c), D.Lgs. 185/2000, estendendo anche alle imprese “rosa” le agevolazioni previste.

Articolo 68, commi 10 – 11 Lavoratori agriturismi

Fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135, cod. civ., per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2, L. 96/2006, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 4, comma 2, L. 96/2006 eliminando, ai fini della verifica della connessione, il riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.

Articolo 68, commi 13-14 Anticipazione titoli Pac

Intervenendo sull’articolo 10-ter, D.L. 27/2019, viene previsto che, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione da parte degli OP riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Pac.

Inoltre, in vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“, l’anticipazione può essere concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato. Tali interessi sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, § 3, lettera b), Tfue, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Articolo 68, comma 15-bis Sostegno distretti agricoltura biologica

Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all’articolo 1, comma 522, L. 160/2019, è disposto per l’anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.

Articolo 68-bis Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura

Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l’obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell’emergenza pandemica, contenere l’impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 521, L. 160/2019, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 68-quater Misure a sostegno del settore della birra artigianale

Per il 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, D.M. 4 giugno 2019.

Articolo 69, commi 1 – 5 Indennità per i lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.

A tal fine, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 81/2015;

b) titolari di pensione.

L’indennità:

a) non concorre alla formazione del reddito;

b) è incompatibile con l’intervenuta riscossione, al 26 maggio 2021:

– del reddito di cittadinanza ex D.L. 4/2019;

– del reddito di emergenza di cui all’articolo 82, D.L. 34/2020;

– del reddito di emergenza di cui all’articolo 12, D.L. 41/2021;

c) non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10, D.L. 41/2021;

d) è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

La domanda è presentata all’Inps entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso che provvederà anche all’erogazione nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 69, commi 6 – 7 Indennità per i lavoratori del settore della pesca

I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 250/1958, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, è riconosciuta un’indennità una tantum di 950 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 70 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Parimenti, l’esonero è riconosciuto agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Per l’esonero resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Articolo 71, commi 1-1-bis Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche

Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine , possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs. 102/2004.

Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs. 102/2004.

Articolo 73-quater Sospensione tassa ancoraggio navi da crociera

A partire dal 23 luglio e fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla L. 82/1963, e dall’articolo 1, Regolamento di cui al D.P.R. 107/2009.

L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 73-quinquies Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti

Vengono prorogati al 31 dicembre 2021 gli incentivi di cui all’articolo 1, L. 178/2020 previsti per l’acquisto di:

– autoveicoli nuovi di fabbrica, categoria M1, con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro e con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 (comma 654) e

– veicoli commerciali, categoria N1, e veicoli speciali, categoria M1 (comma 657).

Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, L. 145/2018, è incrementata di 350 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 76 Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa

In attuazione di quanto previsto con l’articolo 1, comma 1090, L. 178/2020, con decorrenza dal 30 settembre 2021, viene sciolta Riscossione Sicilia Spa e, a decorrere dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla L.R. Siciliana 9/2021, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, L.R. 19/2005, è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima.