Supplemento - Speciale conversione Decreto Omnibus - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Supplemento – Speciale conversione Decreto Omnibus

IN GAZZETTA LA CONVERSIONE DEL C.D. DECRETO OMNIBUS

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 la L. 136/2023, di conversione del D.L. 104/2023, rubricato “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, ribattezzato Decreto Omnibus.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Riferimento Contenuto

Articolo 5, commi 1-6

Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica

Viene introdotto, nelle more dell’attuazione della c.d. Riforma fiscale e in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, un credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014, per investimenti in progetti di R&S relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d’imposta è alternativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, L. 160/2019.

A tal fine, sono stanziati rispettivamente:

– 10 milioni di euro per il 2024; e

– 130 milioni di euro gli anni 2025 – 2028.

Perimetro soggettivo

Possono fruire del credito le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Inoltre, possono fruire del credito d’imposta anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.

Modalità di calcolo

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, § 3, Regolamento (UE) 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti a decorrere dall’11 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2027.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di R&S, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e

– all’articolo 34, L. 388/2000.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8, D.Lgs. 39/2010.

Articolo 11

Misure urgenti per le produzioni viticole

Viene concessa la possibilità, per le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, con cui è prevista l’esclusione dalle agevolazioni per i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

Per effetto dell’introduzione del comma 2-bis, viene previsto che la ripartizione delle somme è effettuata con Decreto Masaf, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

Le Regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla conversione in legge del presente decreto.

La ripartizione dell’importo da assegnare alle Regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 9, D.Lgs. 281/1997, sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità.

Se la domanda concerne l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell’articolo 185-ter, Regolamento (CE) 491/2009, e degli articoli 8 e 9, Regolamento (CE) 436/2009.

Per effetto del nuovo comma 3-ter, viene previsto che per il periodo vendemmiale relativo all’anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all’articolo 31, comma 12, L. 238/2016, possono omettere l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell’annata 2023.

Articolo 12-quater

Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico

In sede di conversione in legge è stata introdotta la previsione per cui nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all’articolo 4, comma 5, D.L. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, D.Lgs. 148/2015.

I trattamenti di integrazione salariale di cui sopra sono riconosciuti nel limite di spesa di:

– 300.000 euro per l’anno 2023;

– 1.700.000 euro per l’anno 2024; e

– 1.400.000 euro per l’anno 2025.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l’Inps verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Mef.

Articolo 24

Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica

Viene nuovamente modificata la normativa concernente il c.d. superbonus, posticipando al 31 dicembre 2023 l’originario termine, fissato al 30 settembre 2023, per fruire dell’agevolazione in riferimento a lavori relative a edifici unifamiliari e/o villette, già avviati nel 2022, e all’ulteriore condizione, anche questa non modificata, che nel termine dello scorso 30 settembre 2022 fosse stato completato almeno il 30% delle opere complessive.

Articolo 25

Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020

Viene stabilito che, nel caso di crediti, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020, non ancora utilizzati, risultanti non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare la circostanza all’Agenzia delle entrate nel termine di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Tali previsioni normative si rendono applicabili a decorrere dal prossimo 1° dicembre 2023. Se il fatto venga a conoscenza anteriormente al 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Le modalità di comunicazione saranno stabilite con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 26

Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse

Viene introdotta, per il solo anno 2023, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito una imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1, D.Lgs. 385/1993, imposta che non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Modalità di calcolo

In sede di conversione in legge è stato previsto che l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 10-bis, L. 212/2000.

Sempre in sede di conversione in legge è stato previsto che l’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei § 3 e 4 dell’articolo 92, Regolamento (UE) 575/2013, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Modalità di assolvimento

L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui sopra scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

Assolvimento alternativo

In sede di conversione in legge, per effetto del nuovo comma 5-bis, è stato previsto che, in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a 2 volte e mezza l’imposta calcolata. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell’articolo 37, comma 1, D.Lgs. 385/1993. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta, è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento previsto, di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la BCE, è versata entro 30 giorni dall’approvazione della relativa delibera.

Verifiche

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Utilizzo

Le maggiori entrate derivanti dall’imposta straordinaria affluiscono a apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Mef per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con Decreto Mef.

Articolo 27

Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo

Integrando l’articolo 11-octies, comma 2, D.L. 73/2021, viene stabilito che, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito sottoscritti prima della data di entrata in vigore della conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 12-sexies, D.Lgs. 385/1993 (c.d. Tub), vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Inoltre, non sono comunque soggette a riduzione le imposte.