28 Mag Appunti sugli accertamenti bancari ed in specie sulle presunzioni derivanti dai prelevamenti
di Inge Bisinella ed Emanuele Artuso
Pubblicato in Diritto e Pratica Tributaria, fascicolo n. 1/2018, Parte I, pagg. 20 e ss.
L’art. 7-quater, 1° comma, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, ha apportato l’ennesima modifica alla disciplina dei prelevamenti bancari, rilevanti ai fini dell’accertamento tributario, recata dall’art. 32, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Ad esito di tale intervento, ad oggi l’art. 32, laddove prevede l’automatismo “prelevamenti = componenti positivi di reddito”, da un lato riguarda solo gli imprenditori, non più i lavoratori autonomi; dall’altro pone una duplice soglia di rilevanza, giornaliera (pari a 1.000 Euro) e mensile (pari a 5.000 Euro), di talché, solo al superamento di questi importi, è integrata la presunzione in questione. La magmaticità complessiva della disciplina e le ondivaghe interpretazioni fornite nel corso del tempo, sia dalla giurisprudenza, sia dalla dottrina, sia dalla stessa Amministrazione finanziaria, meritano una ricostruzione sistematica, per tentare di fissare alcuni punti fermi.