CHIARIMENTI SULLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 INERENTI LA C.D. “TREGUA FISCALE” - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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CHIARIMENTI SULLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 INERENTI LA C.D. “TREGUA FISCALE”

Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 e della successiva risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha specificato le caratteristiche e istituito i codici tributo necessari per la definizione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:

  • regolarizzazione delle irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022);
  • ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022);
  • adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento (articolo 1, commi da 179 a 185, L. 197/2022);
  • definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022);
  • conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022);
  • rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218, L. 197/2022);
  • regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022).

Nella tabella seguente si commentano i principali chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle entrate.

Tipologia Chiarimenti
Regolarizzazione delle irregolarità formali È possibile regolarizzare le infrazioni, le irregolarità, e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse entro il 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta. Vi rientrano a titolo esemplificativo:

–        la presentazione di dichiarazioni redatte non conformemente ai modelli approvati;

–        l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva;

–        l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

–        l’irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili;

–        l’omessa, incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione di inizio o variazione attività;

–        l’erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;

–        l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema TS;

–        l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

–        in assenza di frode, la detrazione dell’iva erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, comunque assolta dal cedente o prestatore;

–        in assenza di frode, l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile;

–        l’omesso esercizio dell’opzione sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale adottato;

–        la mancata iscrizione al Vies.

Con il provvedimento n. 27629/2023 dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo TF44 per il versamento delle somme in argomento.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie Trattasi di una forma di ravvedimento operoso speciale, che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili).

La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF45 a TF56 per il versamento delle somme in argomento.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Sono definibili in via agevolata quattro casistiche: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti con adesione relativi a inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e gli accertamenti notificati fino al 31 marzo 2023.
Definizione agevolata delle controversie tributarie La definizione agevolata consente di definire le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.

Con il provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023 dell’Agenzia delle entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie e sono stati definiti modalità e termini per il versamento. La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF20 a TF26 per il versamento delle somme in argomento.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.

La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF40 a TF43 per il versamento delle somme in argomento.