IN GAZZETTA IL MILLEPROROGHE - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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IN GAZZETTA IL MILLEPROROGHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 il D.L. 198 del 29 dicembre 2022, c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 30 dicembre 2022.

Si riepilogano le disposizioni di maggior interesse.

Articolo Contenuto
Articolo 2, comma 1 Semplificazioni per immigrati

È ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis (soppressione dell’inciso “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero” riguardo alla possibilità per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) e 4-ter (soppressione dell’inciso, “fatte salve le disposizioni del Testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti” riguardo alla possibilità per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani) dell’articolo 17, D.L. 5/2012 contenente semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra Unione Europea e di documentazione amministrativa per gli immigrati.

Articolo 2, comma 2 Patenti del Regno Unito

In deroga al Codice della strada, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia al 31 dicembre 2021, possono condurre sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2023 veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita.

Articolo 3, comma 1 Dichiarazione Imu

Viene modificato l’articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022, rinviando ulteriormente il termine di presentazione della dichiarazione Imu al 30 giugno 2023.

Articolo 3, comma 2 Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie

Viene modificato l’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, prorogando al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Articolo 3, comma 3 Comunicazione dati Sts

Viene modificato l’articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, posticipando al 1° gennaio 2024, il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dovranno adempiere all’obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso il registratore telematico.

Articolo 3, comma 8 Sospensione ammortamento soggetti no Ias adopter

Intervenendo sull’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa all’esercizio 2023 la facoltà concessa ai soggetti che non adottano gli Ias, anche in deroga all’articolo 2426, comma 1, numero 2), cod. civ., di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Articolo 3, comma 9 Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale

Intervenendo sull’articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, la deroga all’applicazione delle regole di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, cod. civ.. Rimane invece inalterato l’obbligo dell’organo amministrativo di notiziare i soci nel caso di conseguimento di perdite di esercizio. Parimenti, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies, cod. civ..

Articolo 7, comma 2 Fondazioni lirico sinfoniche

È stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine (articolo 22, comma 2-octies, D.Lgs. 367/1996) entro il quale le fondazioni lirico sinfoniche possono procedere, in deroga alle previsioni dell’articolo 11, comma 19, primo periodo, D.L. 91/2013, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico o amministrativo in misura non superiore al 50% dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate a tale personale in possesso, alla data di pubblicazione dei relativi bandi, dei requisiti previsti.

Articolo 9, comma 1 Obblighi contributivi settore pubblico

Mediante modifica dei commi 10-bis e 10-ter, articolo 3, L. 335/1995, è intervenuta la proroga al 31 dicembre 2023:

· della sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 (anziché 2017);

· del termine entro il quale le P.A. che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Articolo 9, comma 2 Verifiche sui flussi di ingresso di lavoratori extra comunitari

Anche per tutto il 2023 la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari è demandata in via esclusiva ai professionisti di cui all’articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro e analoghi) e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, ferma restando la possibilità per l’INL, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure, così come previsto dall’articolo 44, D.L. 73/2022 ora modificato.

Articolo 9, comma 3 Adeguamento dei fondi di solidarietà alla riforma degli ammortizzatori sociali

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022, ma il Decreto, modificando il D.Lgs. 148/2015, ha posticipato tale scadenza al 30 giugno 2023 in particolare per i fondi di solidarietà bilaterali, alternativi, territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiranno nel fondo di integrazione salariale (Fis) a decorrere dal 1° luglio 2023 (anziché 1° gennaio 2023). Come conseguenza di tale proroga, è stato abrogato il passaggio normativo che prevedeva che i fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 dovessero adeguarsi entro il 30 giugno 2023, data ormai comune.

Articolo 9, comma 4 5 per mille Onlus

Grazie alla modifica apportata all’articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, è consentito alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, in attesa del rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al Runts.

Articolo 9, comma 5 Prestazione integrativa Cigs trasporto aereo e sistema aeroportuale

Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cigs, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l’anno 2023.

La prestazione integrativa può essere anche erogata nelle modalità di cui all’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 148/2015 (importo rimborsato dall’Inps all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte).

Articolo 10, commi 9 e 10 Proroga versamenti Lampedusa e Linosa

Il termine dei versamenti tributari e contributivi di cui all’articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, D.L. 104/2020, è prorogato:

· al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;

· al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

Tali versamenti non comportano l’applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, rispettivamente fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 giugno 2023 e fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 novembre 2023. In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini sopra indicati.

Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 16, commi 1 e 2 Riforma dello sport: prorogate le norme sul lavoro sportivo

Viene rinviata al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore delle norme del D.Lgs. 36/2021 sulle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e sul lavoro sportivo. Di conseguenza è stata posticipata alla stessa data l’abrogazione delle norme di cui era prevista la cancellazione con l’entrata in vigore del citato Decreto 36/2021.

Articolo 16, comma 3 Riforma dello sport: prorogata l’abolizione del regime di vincolo

Viene prevista la cessazione del regime di vincolo al primo luglio 2023. Pertanto, i “nuovi tesseramenti” che verranno sottoscritti a partire da tale data non potranno più consentire il c.d. rinnovo d’autorità.

Invece, per i tesseramenti già in essere detto termine viene prorogato al 31 dicembre 2023. Ne deriva che a partire da gennaio 2024 nessun regolamento potrà consentire il rinnovo d’autorità di un tesseramento.

Articolo 16, comma 4 Prorogate le concessioni di impianti sportivi

Viene prevista la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche di gestione di impianti sportivi pubblici che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 22

Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023), l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012 non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Per definire modalità semplificate per l’inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52, commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022).

Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:

· dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché giugno) 2023;

· dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);

· dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);

· dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).