La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0

Il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti.

I contributi in conto impianti sono aiuti attribuiti all’azienda al fine di reperire i mezzi per l’acquisto di beni ammortizzabili.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

 

Volendo calare la normativa generale nel caso di specie, la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l’interconnessione.

Certezza del beneficio Interconnessione

 

Contabilmente i contributi in conto impianti sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti; per ottenere tale risultato esistono 2 metodi:

  • metodo diretto;
  • metodo indiretto.

 

Metodo indiretto

Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di appositi risconti passivi.

Si determina quindi una contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell’esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.

 

ESEMPIO

A giugno 2024 la Dimeglio Srl ha acquisto un bene strumentale al prezzo di 10.000 euro, interconnesso nel medesimo mese, il credito d’imposta determinato nella misura del 20% è pertanto pari a 2.000.

L’aliquota di ammortamento del bene in oggetto è pari al 20%.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

  1. All’arrivo della fattura del fornitore:
Diversi

a

Debiti verso fornitori

  12.200
Immobilizzazioni materiali     10.000  
Erario c/Iva     2.200  

 

 

  1. All’atto della interconnessione:

Credito d’imposta investimenti

a

Contributo conto impianti

 

2.000

 

  1. Alla fine dell’esercizio:

Ammortamento immobilizzazioni

a

Fondo ammortamento immobilizzazioni

 

2.000

 

  1. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:

Contributo conto impianti

a

Risconti passivi

 

1.600

 

Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto è slegata dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.

 

Metodo diretto

Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

  1. all’arrivo della fattura del fornitore:
Diversi

a

Debiti verso fornitori

  12.200
Immobilizzazioni materiali     10.000  
Erario c/Iva     2.200  

 

  1. all’atto della interconnessione:

Credito d’imposta investimenti

a

Immobilizzazioni materiali

 

2.000

 

  1. alla fine dell’esercizio:

Ammortamento immobilizzazioni

a

Fondo ammortamento immobilizzazioni

 

1.600

 

Aspetti fiscali

Il contributo in conto impianti deve essere contabilizzato in un arco temporale diverso, correlato alla durata dell’ammortamento o del contratto di leasing, rispetto alla tempistica di utilizzo del credito di imposta (generalmente in 3 rate annuali di pari importo).

Il componente positivo non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. L’agevolazione è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate

Momento di effettuazione dell’investimento

L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 239/E/2024 ha ribadito che per determinare il momento di effettuazione dell’investimento si deve fare riferimento alle regole previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, D.P.R. 917/1986. Se il bene è acquistato in un periodo di imposta antecedente a quello in cui avviene l’interconnessione dello stesso, il contribuente deve attendere il momento in cui avviene l’interconnessione ai sensi dell’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020 per fruire della prima rata del credito di imposta nella misura “piena” prevista dall’agevolazione 4.0.

 

Termine per effettuare la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6, D.L. 39/2024

L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 260/E/2024 ha chiarito che la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6, D.L. 39/2024 non deve essere effettuata entro un termine “perentorio” e rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione consuntiva.

La maturazione del diritto alla fruizione del credito di imposta sorge con la realizzazione dell’investimento ed è indipendente dalle comunicazioni previste: pertanto, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’eventuale ritardata presentazione della comunicazione preventiva non obbliga al pagamento di alcuna sanzione.