L’INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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L’INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO

La disciplina delle lettere di intento che l’esportatore abituale invia all’Amministrazione finanziaria per ottenere la non imponibilità sulle fatture di acquisto ricevute dai propri fornitori è stata oggetto negli ultimi anni di importanti novità. Si ricorda che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 96911/2020, che ha dato attuazione alle novità introdotte dal D.L. 34/2019, applicabile anche per l’anno 2023, ha:

  • aggiornato il modello di dichiarazione d’intento, modello DI, e le relative istruzioni;
  • introdotto una nuova funzionalità nel “cassetto fiscale” del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato dallo stesso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificativi del fornitore.

Gli acquisti sul mercato nazionale senza Iva possono essere effettuati dall’esportatore abituale nei limiti di un importo annuo, definito “plafond”, che si determina verificando l’ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta precedente.

 

La procedura da adottare per emettere la lettera di intento

L’esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell’anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all’estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del proprio volume d’affari, secondo quanto previsto dall’articolo 20, D.P.R. 633/1972. Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione Iva: questo può avvenire nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l’estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l’anno solare precedente (plafond fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).

Le operazioni che concorrono a formare il plafond sono:

  • cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972;
  • cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all’articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972;
  • servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9, D.P.R. 633/1972;
  • operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all’articolo 71, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all’articolo 72, D.P.R. 633/1972;
  • prestazioni di servizi intra UE, comprese le operazioni triangolari di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, D.L. 331/1993;
  • prestazioni extra UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972;
  • cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993;
  • margini di cui al D.L. 41/1995 relativi a operazioni non imponibili che possono costituire plafond.

La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

Il modello DI è stato approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 96911/2020 ed è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni). Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Nel quadro A plafond il contribuente indica la natura del plafond (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione Iva è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond. Se la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond.

Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione. La verifica può avvenire nel proprio cassetto fiscale ovvero tramite la funzione di verifica messa a disposizione al link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica .

L’iter da seguire

Soggetto Operatività
Esportatore abituale Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello DI la dichiarazione di intento e verifica la ricevuta di presentazione del modello.
Esportatore abituale Comunica al proprio fornitore (in modo informale) l’avvenuta presentazione del modello DI.
Fornitore Verifica sul proprio cassetto fiscale l’avvenuta ricezione della dichiarazione di intento dell’acquirente.
Fornitore In fase di emissione della fattura di vendita riporta nel tracciato XML gli estremi del protocollo di ricezione del modello DI (seguendo le indicazioni previste dal provvedimento n. 293390/2021 dell’Agenzia delle entrate, in particolare compilando i campi 2.2.1.14 e 2.2.1.16 del tracciato XML).

 

Le semplificazioni

·         È stato soppresso l’obbligo di assegnare una numerazione progressiva (protocollo) alle dichiarazioni di intento emesse e ricevute.

·         È stato soppresso l’obbligo di tenuta del registro delle dichiarazioni di intento sia per l’emittente sia per il ricevente.

·         È stato abolito l’obbligo di riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nell’ambito della dichiarazione Iva annuale, nel quadro VI, che non è più previsto nel modello dichiarativo Iva.

 

Utilizzo “intermittente” del plafond e variazioni in aumento ed in diminuzione

L’Agenzia delle entrate ha chiarito nella nota n. 954-6/2018 dell’11 luglio 2018 che se l’esportatore intende rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo.

Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell’imposta utilizzando il plafond disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

  • le variazioni in aumento del plafond devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;
  • le variazioni in diminuzione del plafond già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di Iva.

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l’imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata (risposta a consulenza giuridica n. 954-6/2018 del 6.2.2018). Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell’emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell’Iva addebitata e nell’esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l’espressione di una volontà concludente.

Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all’Agenzia delle entrate e di plafond capienti, il fornitore non ha l’obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l’intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

 

Controlli e aspetti sanzionatori

Con la L. 178/2020 (commi da 1079 a 1083) il Legislatore ha previsto, nell’ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. Con il provvedimento n. 293390/2021 l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, sono state previste 2 macro aree di intervento:

  • l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  • l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

 

La verifica del fornitore

Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate prima di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi in regime di non imponibilità Iva.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997, oltre al versamento dell’imposta originariamente non applicata, sono previste sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta per il fornitore che abbia eseguito la vendita al proprio cliente esportatore abituale in assenza di regolare dichiarazione di intento. È fatto salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.