Sul requisito della “novità” degli elementi posti a base dell’accertamento integrativo - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Sul requisito della “novità” degli elementi posti a base dell’accertamento integrativo

di Emanuele Artuso

Pubblicato in Diritto e Pratica Tributaria, fascicolo n. 4/2018, Parte II, pagg. 1649 e ss.

 

Il contributo si sofferma sul principio giuridico fissato da Comm. Trib. Reg. Milano, sez. V, 30 gennaio 2017, n. 835, secondo cui difettano le condizioni previste dall’art. 43, ultimo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, laddove sia un unico Ufficio – l’Agenzia delle Entrate, attraverso proprie diverse articolazioni – ad emettere, relativamente agli stessi fatti, alla stessa imposta ed allo stesso periodo, un primo avviso di accertamento nell’anno 2008 ed un secondo accertamento, qualificato come integrativo, nel 2011.

Merita pertanto soffermarsi sul requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” – anche sotto il profilo della motivazione – sul quale poggia la citata disposizione e, al contempo, analizzare gli eterogenei filoni giurisprudenziali.