NOVITÀ SU FORFETTARI E TASSAZIONE INCREMENTALE - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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NOVITÀ SU FORFETTARI E TASSAZIONE INCREMENTALE

Tra le disposizioni più attese della Legge di Bilancio vi è certamente l’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, ampliamento che avviane attraverso l’innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l’accesso per l’accesso al regime stesso.

È però presente anche un “rovescio della medaglia”, ossia una previsione che colpisce i soggetti che sforano i citati limiti, introducendo una ipotesi di fuoriuscita retroattiva.

Infine, come intervento correlato (anche se in realtà come andremo a vedere i destinatari sono diversi in quanto dall’agevolazione sono esclusi proprio i forfettari) vi è la tassazione agevolata dei redditi incrementali d’impresa e lavoro autonomo.

La nuova soglia di accesso

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri, appunto, forfettari, applicando, a seconda dell’attività esercitata, delle percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d’imposta.

Gruppo Codice attività ATECO Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio (46.1) 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

 

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente, ma viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità).

Tra i requisiti di accesso, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello nel quale si intende utilizzare il regime, previsti dal comma 54, articolo 1, L. 190/2014, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati.

Tale limite in precedenza era fissato a 65.000 euro, mentre a partire dal 2023 esso risulta incrementato, ed è pari a 85.000 euro (si tratta del comma 54 della Legge di Bilancio 2023).

Facendo riferimento a interpretazioni fornite nel passato in relazione a un analogo caso, per l’applicazione del regime forfettario nel 2023 occorrerà verificare l’ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova e più alta soglia di 85.000 euro.

La fuoriuscita retroattiva

Va segnalato un ulteriore intervento riguardante il regime forfettario, che potrebbe causare non pochi problemi ai contribuenti che conseguono ricavi o compensi elevati; anche questa nuova disposizione è prevista dal citato comma 54 della Legge di Bilancio 2023.

Mentre in precedenza (quindi fino al 2022) lo sforamento del limite di ricavi o compensi incassati causava sempre la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo, senza alcun effetto sull’anno in cui avveniva il superamento, nella nuova disciplina applicabile dal 2023 la fuoriuscita potrà avere effetti anche in relazione al medesimo anno di superamento.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, chi avrà compensi o ricavi superiori a 100.000 euro uscirà immediatamente dal regime forfettario, con riferimento al medesimo anno, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Tali effetti retroattivi riguardano la tassazione ai fini delle imposte sul reddito, mentre sarà dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85.000 euro, restando sotto ai 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla previgente disciplina, quindi senza alcun effetto sull’anno di superamento.

Nuova regola applicabile dal 2023: ricavi o compensi incassati
Fino 85.000 euro 85.000,01 – 100.000,00 Oltre euro 100.000,00
Può essere mantenuto il regime forfettario Fuoriuscita dall’anno successivo Fuoriuscita dallo stesso anno

 

A oggi non sono del tutto chiari gli effetti reddituali sull’anno nel quale è avvenuto il superamento del limite di 100.000 euro; di certo il reddito prodotto non sarà più sottoposto a imposta sostitutiva, ma sarà soggetto a Irpef, ma altri aspetti non sono regolati dalla nuova norma.

Venendo meno il regime forfettario dovrebbe venir meno la forfettizzazione del reddito e quindi saranno deducibili i costi sostenuti; conseguentemente si deve anche concludere che dovrebbero essere deducibili gli ammortamenti sui beni strumentali.

Inoltre, dovrebbe essere detraibile l’Iva assolta sugli acquisti (almeno a partire dalle operazioni effettuate dalla data di superamento in poi).

Su questi aspetti si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

Tassazione incrementale al 15% per imprese e professionisti

Nella Legge di Bilancio 2023 (commi 55-57) è previsto un secondo step nell’introduzione della flat tax, la cui applicazione è attualmente limitata al solo periodo d’imposta 2023.

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario è prevista una tassazione del 15% (sostitutiva di Irpef e addizionali) da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15% sulle variazioni di reddito calcolate come differenza tra il reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Al riguardo si ritiene che il contribuente, oltre a non applicare il regime forfettario 2023, per accedere alla presente agevolazione non deve averlo applicato neppure nel triennio precedente di riferimento (almeno questa è l’interpretazione prevalente sul tema).

Tale imposta viene calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Esempio  
Reddito 2023 = 100.000

Reddito 2020 = 50.000         reddito 2021 = 60.000            reddito 2022 = 80.000

Maggior reddito triennio precedente = 80.000

Differenza = 20.000

Decurtazione = 5% di 80.000 = 4.000

Reddito 2023 agevolabile = 20.000 – 4.000 = 16.000

 

La norma stabilisce che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

Inoltre, per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2024 non si terrà conto di tale agevolazione.