Supplemento - Speciale conversione Decreto Semplificazioni bis e Decreto crisi di impresa - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Supplemento – Speciale conversione Decreto Semplificazioni bis e Decreto crisi di impresa

SPECIALE conversione Decreto Semplificazioni bis

Il D.L. 77/2020, ribattezzato Decreto Semplificazioni-bis, convertito con modifiche, dalla L. 108/2021, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario 181 della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo Contenuto
Articolo 1

Principi generali

Viene precisato che il decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al D.L. 59/2021, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 31, comma 2

Semplificazioni procedure per impianti fotovoltaici fino a 20 MW

Viene introdotto nell’articolo 6, D.Lgs. 28/2011, il comma 9-bis, prevedendo che per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applica la procedura abilitativa semplificata.

Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19, D.Lgs. 152/2006, si intendono per questa tipologia

di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione una autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), D.M. 10 settembre 2010.

Articolo 31, comma 2-bis

Estensione semplificazioni per piccoli impianti a fonti rinnovabili

Viene modificato il comma 5 dell’articolo 7-bis, D.Lgs. 28/2011 stabilendo che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, D.Lgs. 115/2008, su edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, D.P.R. 380/2001, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. 42/2004, non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

Articolo 31, comma 2-quater, lettera b)

Semplificazione procedure per piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici

Viene introdotto il nuovo articolo 4-bis nel decreto Mise 19 maggio 2015, estendendo le semplificazioni previste anche alla realizzazione, alla connessione e all’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all’articolo 87, D.Lgs. 259/2003, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, D.P.R. 380/2001, o collocati a terra in adiacenza.

Articolo 31, comma 5

Accesso agli incentivi statali per gli impianti agro-voltaici

Viene modificato l’articolo 65, D.L. 1/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) eliminando la previsione di cui al comma 1 per cui gli incentivi statali previsti al D.Lgs. 28/2011 non spettano agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, limitatamente agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

L’accesso agli incentivi per tali impianti viene, inoltre, subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni richieste, cessano i benefìci fruiti.

Articolo 31-bis

Semplificazioni per gli impianti a biometano e biogas

Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto Mise 23 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto Mise 2 marzo 2018.

Le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative previste dall’articolo 12, D.Lgs. 387/2003, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 327/2001.

Articolo 31-ter

Biogas e incentivazione all’economica circolare

Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, viene modificato l’articolo 1, comma 954, L. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), prevedendo che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, D.Lgs. 28/2011, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ., e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto Mise 23 giugno 2016.

Articolo 32-bis

Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni

Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l’anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030, viene previsto, modificando il punto ii della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’allegato annesso al decreto Mise 10 settembre 2010, che si considerano attività a edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione anche per via telematica dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’Amministrazione comunale, la realizzazione di impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

Articoli 33 e 33-bis Modifiche al regime del superbonus

Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 119, D.L. 34/2020.

Intervenendo sul comma 4, viene prevista l’aliquota del 110% anche per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del precedente comma 2.

Viene integrato il comma 3 prevedendo che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873, cod. civ., per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, Tuir.

Il nuovo comma 5-bis, stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle Autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Con il nuovo comma 10-bis, è stabilito che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica , di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall’Omi dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies, D.Lgs. 385/1993, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d – bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 30 luglio 2021.

Ai sensi del comma 10-ter, nel caso di acquisto di immobili sottoposti a uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza ai fini della fruizione dell’agevolazione c.d. prima casa, è di 30 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.

Per effetto del nuovo comma 13-bis, gli interventi, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001. Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49, D.P.R. 380/2001, opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della Cila;

b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste dal successivo comma 14.

Infine, il nuovo comma 13-quinquies, prevede che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, o della normativa regionale, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24, D.P.R. 380/2001.

Articolo 35-bis Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno

Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l’opportunità di un suo rilancio, con alcune modifiche all’articolo 3, D.L. 33/2009, viene promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

Gli accordi di foresta sono stipulati tra 2 o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3, D.Lgs. 34/2018;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole.

Articolo 39-septies

Disposizioni in materia di start up innovative e pmi innovative

Viene stabilito che dli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, costituite in forma di Srl o Srls, depositati presso l’ufficio del Registro Imprese al31 luglio 2021 e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015, secondo le disposizioni dettate dal decreto Mise 17 febbraio 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel Registro Imprese.

Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui sopra a decorrere dal 31 luglio 2021, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480, cod. civ.. Il compenso per la conseguente attività notarile è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 140/2012.

Articolo 49

Modifiche alla disciplina del subappalto

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina degli appalti.

Intervenendo sull’articolo 105, D.Lgs. 50/2016, è previsto che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 5, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Inoltre, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È comunque ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni previste.

Per effetto delle modifiche apportate al comma 14, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Modifiche con decorrenza 1° novembre 2021

A decorrere dal 1° novembre 2021, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, D.Lgs. 50/2016, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 all’articolo 1, comma 52, L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30, D.L. 189/2016.

Viene abrogato il comma 5 ai sensi del quale per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il comma 7 viene modificato prevedendo che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84, D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81, D.Lgs. 50/2016.

Per effetto delle modifiche apportate al comma 8, dal 1° novembre 2021, il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 56-ter

Modifiche nel settore agricoltura e pesca

Viene modificato l’articolo 1, comma 195, L. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020), prevedendo che, relativamente al settore agricolo la perizia tecnica per i beni c.d. Industria 4.0 può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario.

Viene modificato l’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 99/2004, stabilendo che l’accertamento ai fini del possesso dei requisiti per essere considerati Iap (imprenditore agricolo professionale) effettuati da una Regione hanno efficacia in tutto il territorio nazionale.

 

SPECIALE Decreto crisi di impresa

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021, il D.L. 118/2021 “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, con cui il Governo, di fatto, posticipa nuovamente l’entrata in vigore del c.d. Codice della crisi, introduce un nuovo strumento di composizione della crisi di impresa e interviene su alcuni aspetti della Legge Fallimentare.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo Contenuto
Articolo 1

Differimento entrata in vigore Codice della crisi d’impresa

Intervenendo sull’articolo 389, D.Lgs. 14/2019 viene posticipata l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa al 16 maggio 2022 mentre, la sola parte dedicata alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di cui al Titolo II della Parte I, entrerà in vigore il 31 dicembre 2023.

Articoli 2 – 19

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa

Viene introdotta una nuova procedura per la composizione negoziata della crisi di impresa di imprenditori commerciali e agricoli – anche “sotto soglia” che posseggano congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, R.D. 267/1942 e che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono possibile la crisi o l’insolvenza (articolo 17) – che potrà essere azionata, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, direttamente dagli stessi chiedendo al segretario generale della CCIAA di competenza la nomina di un esperto indipendente che avrà il compito di agevolare le trattative con i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, per individuare una soluzione che può prevedere anche il trasferimento dell’azienda o rami di essa.

Ad essere intercettate sono dunque le situazioni di pre-crisi quando l’impresa dispone ancora di risorse per capire e prevenire, con la previsione, all’articolo 14, di misure premiali per l’accesso volontario al procedimento per la “negoziazione” con i creditori.

La pubblicazione dell’istanza del debitore determina, da un lato, l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, dall’altro vengono interdette le cause di prelazione. Inoltre la pubblicazione dell’istanza del debitore impedisce la pronuncia della sentenza di fallimento.

Articolo 20

Modifiche alla Legge Fallimentare

Concordato preventivo

Modificando quanto previsto dall’articolo 180, comma 4. L.F., viene prevista l’omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177, L.F. e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, comma 3, L.F. la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il successivo articolo 182-bis, comma 4, L.F. viene modificato stabilendo che l’eventuale adesione all’accordo di ristrutturazione dei debiti deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.

Il successivo comma 8 viene integralmente sostituito prevedendo che se anteriormente all’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel Registro Imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o pec. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al Tribunale.

In caso di concordato preventivo in continuità, viene integrato il comma 5 dell’articolo 182-quinquies, L.F., prevedendo che il Tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.

Viene, inoltre, introdotto un ulteriore comma stabilendo che quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina relativa alle autorizzazioni a pagamenti concesse dal comma 5 si applica, in deroga all’articolo 55, comma 2, L.F., anche al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. Per effetto di quanto stabilito dal comma 2, tale possibilità si applica ai ricorsi di cui all’articolo 161, L.F. e ai procedimenti per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25 agosto 2021, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive sempre al 25 agosto 2021, mentre la modifica all’articolo 180, L.F. inerente l’omologa del concordato anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque dal 25 agosto 2021.

Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa

Viene integralmente sostituito l’articolo 182-septies, L.F.. Anche in questo caso le novità, per effetto di quanto previsto dal comma 2, si applicano agli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25 agosto 2021.

In particolare, la disciplina relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, L.F., in deroga agli articoli 1372 e 1411, cod. civ., si applica anche quando gli effetti dell’accordo sono estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

A tal fine è necessario che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;

b) l’accordo preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui sopra.

In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all’articolo 182-bis, L.F. può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dalla precedente lettera b), che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Convenzione di moratoria

Il nuovo articolo 182-octies, L.F., disciplina la convenzione di moratoria e si applica alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive al 25 agosto 2021.

La convenzione in moratoria viene conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, ed è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e ha a oggetto:

– la dilazione delle scadenze dei crediti,

– la rinuncia agli atti;

– la sospensione delle azioni esecutive e conservative e

– ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411, cod. civ.,

ed è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

A tal fine è necessario che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell’insolvenza in concreto perseguite;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F. abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non si considera nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. Entro 30 giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il Tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte di Appello, ai sensi dell’articolo 183, L.F..

Accordi di ristrutturazione agevolati

Il nuovo articolo 182-novies, L. F. disciplina la fattispecie degli accordi di ristrutturazione agevolati stabilendo che la percentuale prevista all’articolo 182-bis, comma 1, L.F. si abbatte alla metà quando il debitore:

a) ha rinunciato alla moratoria di cui all’articolo 182-bis, comma 1, lettere a) e b);

b) non ha presentato il ricorso previsto dall’articolo 161, comma 6, L.F. e non abbia richiesto la sospensione prevista dall’articolo 182-bis, comma 6, L.F..

Anche in questo caso il comma 2 prevede l’applicazione solamente per gli accordi presentati a decorrere dal 25 agosto 2021.

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

L’articolo 182-decies, L.F., prevede che ai creditori che hanno concluso accordi di ristrutturazione si rende applicabile la disciplina prevista dall’articolo 1239, cod. civ..

Concordato con continuità aziendale

Modificando la lettera c), comma 2 dell’articolo 186-bis, L.F., viene previsto che il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, comma 2, una moratoria fino a un anno (prima erano 2 anni) dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

La modifica si rende applicabile, per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai piani presentati dopo il 25 agosto 2021.

Coordinamento

Sostituendo il comma 3 dell’articolo 236, L.F., viene previsto che nel caso di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis, comma 4, terzo e quarto periodo, L.F. si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

Articolo 21

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro cui il debitore, se ottiene la concessione dei termini di cui all’articolo 161, comma 6, L.F. o all’articolo 182-bis, comma 7, L.F., può, entro tali termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., pubblicato nel Registro Imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell’articolo 161, comma 6, o dell’articolo 182-bis, comma 7, L.F..

Articoli 22 e 23

Concordato preventivo

Viene stabilito che a decorrere dal 25 agosto 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, il termine fissato ai sensi dell’articolo 161 comma 6 per la proposizione del ricorso da parte dell’imprenditore, è compreso tra 60 e 120 giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

Viene prevista l’improcedibilità fino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 186-bis, L.F., omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

Inoltre, l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L.F..