19 Giu UFFICIALE LA PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI
L’art. 13 del D.L. n. 84/2025 del 17 giugno 2025 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo interessati dall’applicazione degli Isa, compresi quelli aderenti al regime forfettario e al regime dei minimi.
Ambito soggettivo
La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro).
Si deve sottolineare che beneficiano della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione dei modelli dichiarativi 2025 relativi al periodo di imposta 2024 dipendono direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione partecipata e che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR (quindi, in particolare, società di persone, associazioni professionali, Srl in trasparenza e imprese familiari). |
Ambito oggettivo
Occorre evidenziare che il differimento, senza applicazione di interessi, dal 30 giugno al 21 luglio interessa i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione Iva.
Sono compresi nella proroga:
- i contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello RedditiPF 2025
- le imposte sostitutive
- la cedolare secca
- l’Ivie
- l’Ivafe
Tenendo in considerazione quanto in passato è stato affermato in relazione ad analoghe proroghe, è da ritenersi che anche la presente proroga debba interessare questi ulteriori versamenti.
Versamenti con maggiorazione dello 0,4%
I versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi. È, inoltre, possibile effettuare i versamenti a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il 20 agosto 2025.
Società di capitali
Occorre ricordare che essendo prevista la facoltà (a fronte di specifica clausola statutaria) di approvare il bilancio dell’esercizio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio d’esercizio in data pari o successiva al 1° giugno 2025, i versamenti derivanti dal modello RedditiSC 2025 devono essere effettuati ordinariamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (cioè entro il 31 luglio 2025).