UTILIZZABILE DAL 1° GENNAIO 2021 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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UTILIZZABILE DAL 1° GENNAIO 2021 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Dal 1° gennaio scorso è divenuto utilizzabile il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali, con riferimento agli investimenti realizzati nel corso dell’anno 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Pertanto nel 2021 è compensabile il credito relativo ai beni entrati in funzione nel 2020, ovvero interconnessi nel 2020 se si tratta di investimenti 4.0.

Si deve segnalare che però a oggi non sono ancora state date indicazioni circa le modalità operative di fruizione; in particolare non è stato ancora istituto il codice tributo attraverso il quale realizzare la compensazione in F24 di tale credito.

 

Il credito d’imposta

Con l’articolo 1, comma da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in relazione agli investimenti realizzati nel 2020; più precisamente, sono agevolabili i beni acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

 

Si segnala che la recente Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) propone una misura analoga anche per gli investimenti che saranno realizzati nel 2021; per questo si rinvia alla specifica informativa all’interno dello “Speciale Legge di Bilancio 2021” di prossima pubblicazione.

 

Per il 2020 il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:

  1. investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:
    1. 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    2. 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
  2. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):
    1. 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
  3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:
    1. 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

In quest’ultimo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

 

Si ricorda che per beneficiare dell’agevolazione, il comma 195 della Legge di Bilancio per il 2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

Sul punto l’Agenzia ha specificato che la fattura priva del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Nelle recenti risposte a interpello n. 438 e n. 439 del 2020 l’Agenzia ha evidenziato anche le modalità di regolarizzazione del documento (sul punto si rinvia ad una precedente informativa).